Codice Etico
Norme di Comportamento per i Mediatori
Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore, sono tenuti all’osservanza del Regolamento della CELDAM Srl, delle norme di legge di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e delle seguenti norme di comportamento:
I. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, come previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010.
II. Il mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di poter assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue qualificazioni personali. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato. Il mediatore, per ogni singolo affare, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 28/2010.
III. Il mediatore deve comunicare (1) al Responsabile della CELDAM Srl qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza (2) e imparzialità (3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità (4). Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
III. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
– il Regolamento della CELDAM Srl e le tariffe di mediazione (Allegato A);
– le finalità la natura del procedimento di conciliazione e il ruolo del mediatore e delle parti;
– gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti;
– la possibilità per il mediatore di avvalersi dell’aiuto di tecnici, nominati fra gli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche;
– la possibilità per il mediatore di formulare la proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 anche in caso di mancata partecipazione di una o piparti al procedimento di mediazione e, che detta proposta, può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al conciliatore proponente.
IV. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia e non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
V. Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione, può formulare le proposte di conciliazione nel rispetto della legge, delle norme imperative e del Regolamento.
VI. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti, nel corso dei eventuali colloqui separati, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
VII. Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti o ai loro difensori, le notizie relative al procedimento di conciliazione.
VIII. il mediatore, al termini del procedimento di conciliazione, deve consegnare ad ogni parte la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione (di cui all’art. 7, comma 5, lettera b, del D.M. n. 180/2010) e, previo compilazione e sottoscrizione della parte interessata, provvedere al deposito della scheda nella Segreteria della CELDAM Srl.
IX. E’ fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento ed, in tal caso, deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010.
X. Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico della CELDAM Srl, può essere sostituito o revocato con apposito provvedimento motivato
Note: (1) Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore. (2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti. (3) Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra. (4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.